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LA FATTISPECIE PENALE EX ART. 639 C.P.
Nessuno può danneggiare ciò che non gli appartiene.
A maggior ragione, nessuno può danneggiare ciò che è di tutti. Se
qualcuno sporca una panchina, sporca la tua panchina. Se qualcuno
imbratta un muro, imbratta il tuo muro. Si tratta dei valori che
rappresentano il minimo comune denominatore di ogni comunità. Cui
possiamo aggiungere l’altro principio: chi provoca un danno lo deve
risarcire.
Eppure ci siamo abituati ai muri delle città italiane piene di
scarabocchi, firme, sgorbi. Ci siamo abituati al degrado. Ci siamo
abituati al fatto che chi sporca non paga. Come scrive Beppe Grillo:
“i graffiti sono il simbolo delle città spazzatura, una sorta di
certificazione”. Gli atti di inciviltà rappresentano segni manifesti
del mancato rispetto per il bene pubblico e per l’altro, del
disprezzo per i monumenti e per la memoria conservata nei centri
storici, del venire meno delle regole minime di convivenza in un
certo contesto urbano, magari già degradato.
Dal punto di vista giuridico, la quasi totalità dei sistemi penali
punisce l’imbrattamento quale forma di danneggiamento del bene,
pubblico o privato, altrui.
Le forme più gravi di danneggiamento riguardano chi
distrugge, disperde, deteriora o rende inutilizzabile ciò che non
gli appartiene (art. 635 c.p.).
Quelle meno gravi riguardano, per l’appunto, chi deturpa o imbratta
la cosa altrui (art. 639 c.p.).
Per quanto riguarda il graffitismo, secondo la
giurisprudenza, si ricade in questa seconda ipotesi perché chi usa
bombolette spray provoca “effetti dannosi non permanenti con
possibilità di ripristinare senza particolare difficoltà la cosa nel
suo aspetto e valore originari” (Cass. Pen., Sez. II, 20 marzo 2003
(ud. 11 dicembre 2002), n. 12973, Miseo e altro: il caso sottoposto
alla Suprema Corte concerneva le vetrate e i muri di una stazione
ferroviaria).
Tuttavia, occorre sottolineare che la giurisprudenza non considera
che qualsiasi forma di rimozione, chimica o meccanica, di segni
lasciati da vernici e/o pennarelli costituisce un grave danno per le
cose, dal momento che comporta inevitabilmente una compromissione
delle caratteristiche fisiche delle superfici interessate. Per tale
ragione, i writers hanno causato la nascita di un nuovo settore
dell’industria, quello delle vernici “antigraffiti”.
L’imbrattamento è, dunque, un’ipotesi accessoria e sussidiaria del
danneggiamento vero e proprio, anche se è in grado di provocare
danni enormi: gli atti vandalici sono in continuo aumento, in
particolare quelli commessi in forma anonima ai danni di beni
collettivi (monumenti, toilettes pubbliche, stazioni metropolitane
o, come nel caso richiamato, ferroviarie).
Solo che, trattandosi di spese sempre più ingenti che coinvolgono,
in buona parte, il patrimonio pubblico e, quindi, di perdite
sopportate dalla collettività, ossia da un soggetto astratto come lo
Stato, il fenomeno finisce per essere sottovalutato (G. Fiandaca, E.
Musco, Diritto penale, P.te speciale vol. II tomo 2, Zanichelli,
Bologna, 2005).
Un atteggiamento che non fa onore al nostro Paese, in cui manca il
rispetto della cosa pubblica.
Pure occorre aggiungere che quando il danneggiato è un privato, le
scarse possibilità di successo che una denuncia contro ignoti porti
a qualcosa di concreto inducono la maggior parte delle persone
offese dal reato a non sporgere nemmeno querela.
Pertanto un fenomeno di generalizzata inciviltà non riceve alcuna
seria risposta, né dal punto di vista giuridico, né dal punto di
vista politico.
Andando oltre queste riflessioni di carattere pratico, in sede di
analisi della norma, possiamo concludere che chiunque, non
autorizzato, imbratta un muro o altra cosa, mobile o immobile,
altrui commette il reato previsto e punito dall’art. 639 c.p.
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Precetto |
Sanzione |
Procedibilità |
Autorità competente |
Chi deturpa o imbratta cose
mobili o immobili altrui…
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…è punito con la
multa sino a 203 euro. |
A querela della
persona offesa |
Giudice di pace
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Chi deturpa o imbratta cose
mobile o immobili altrui di interessa storico o artistico
ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro del
centro storico (ipotesi aggiunta dall’art. 13, comma 2,
legge 8 ottobre 1997, n. 352)… |
…è punito con la
pena della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della
permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni ovvero la
pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10
giorni a 3 mesi (ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. a, d.
lgs. 28 agosto 2000, n. 274; anteriormente era prevista la
reclusione sino a un anno o la multa sino a 1.032 euro).
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D’ufficio |
Giudice di pace
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Deturpa chi rende brutta una cosa,
la imbratta chi la insudicia.
Elemento essenziale è che il danno alla cosa altrui si verifica
abusivamente, senza diritto, magari profittando della notte o di
situazione di mancata custodia delle cose. La filosofia dei writers
ritiene questo profilo di illegalità molto importante: è evidente
che, sotto questo profilo, non vi è spazio per alcun dialogo. La
pretesa di disegnare quel che si vuole dove si vuole è
inaccettabile, oltre a suonare vigliacca (perché il writer agisce di
notte) e prevaricatrice.
Ciò detto, il dibattere su cosa sia l’arte e su come i ragazzi
possano esprimersi è stimolante ma non può tralasciare il dato di
fondo: chi provoca un danno, deve risarcirlo; chi imbratta un muro,
deve pulirlo.
Valutare ciò che è danno e ciò che non lo è non rappresenta una
grande difficoltà: si tratta di valutazioni oggettive, nel senso che
danno non è ciò che un soggetto reputa tale, ma quello che secondo
la generalità delle persone lo è.
Discutere sul fatto che imbrattare un muro che non mi appartiene è
una manifestazione artistica o una espressione del mio io (o delle
mie frustrazioni) non ha molto senso: nessuno di noi accetterebbe
che qualcuno gli imponesse la propria arte o, magari, che esprimesse
il proprio malessere esistenziale tagliandoci le gomme dell’auto.
Il punto deve essere chiaro: nessuno può imporre la propria visione
dell’arte o, più semplicemente, nessuno può costringere chicchessia
a subire il libero sfogo del proprio essere. Il 12 luglio 2006, dopo
la vittoria dell’Italia contro la Francia nella finale del
campionato mondiale di calcio, alcune persone tracciarono svastiche
e scritte antiebraiche sui muri del ghetto di Roma. Era arte? Era
espressione di sé? Ha senso chiederselo?
L’ACCERTAMENTO DEL REATO
Per la prevenzione del degrado e per la punizione degli atti di
vandalismo occorre distinguere vari livelli: un primo livello di
pubblica sicurezza, un secondo livello politico, un terzo
livello giurisdizionale.
Riguardo il primo livello, il nostro ordinamento prevede cinque
corpi di polizia nazionali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri,
Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello
Stato) dipendenti da altrettanti dicasteri (rispettivamente Interno,
Difesa, Economia, Giustizia e Politiche Agricole e Forestali). A
questi si affianca la Polizia Locale, dipendente dal Comune e dalla
Provincia (art. 9 Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4), che svolge
sia le funzioni di polizia amministrativa e stradale, sia le
funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Più in
dettaglio, la Polizia Locale della Provincia e la Polizia Locale del
Comune hanno sostituito, dal punto di vista terminologico, la
Polizia Provinciale e la Polizia Municipale (ossia la polizia urbana
o corpo dei vigili urbani).
Riguardo il secondo livello, il Comune, in particolare, promuove
ogni azione finalizzata a ridurre “l’allarme sociale, il numero
delle vittime di reato, la criminalità e gli atti incivili” (art. 5,
lett. d, Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4): un ruolo decisivo è
ricoperto quindi dal Sindaco e dall’Assessore al Decoro Urbano.
In questa materia, pertanto, il potere politico e di indirizzo
spetta al Comune ma i compiti operativi sono attribuiti alla Polizia
Locale sia sotto il profilo della prevenzione che sotto quello
dell’accertamento e della repressione del fenomeno del vandalismo.
E’ ovvio che le funzioni di polizia giudiziaria vengono svolte
mettendo a disposizione dell’autorità giudiziaria gli elementi utili
per esercitare l’azione penale contro i soggetti ritenuti
responsabili dell’atto illecito. Infatti, la Polizia Locale, non
appena ha notizia del reato, deve informarne la Procura della
Repubblica che ha l’obbligo di promuove l’azione penale. Nel nostro
ordinamento non è previsto, per questo reato, l’arresto in
flagranza.
Sotto il terzo profilo, allora, occorre rilevare che l’autorità
giurisdizionale è esercitata da magistrati e che, per quanto
riguardo l’esercizio dell’azione penale, si tratterà dei magistrati
inquirenti della Procura della Repubblica mentre, per quanto
riguarda l’accertamento del fatto-reato, avremo i magistrati
giudicanti del Tribunale o, nel caso dell’art. 639 c.p.,
dell’Ufficio del Giudice di Pace.
I REFERENTI PER LA CITTA’ DI MILANO
In estrema sintesi, per limitarci allo stato attuale, i referenti
più importanti per coordinare e promuovere una seria lotta al
vandalismo sono Emiliano Bezzon (direttore centrale della Polizia
Locale del Comune di Milano), Letizia Moratti e Maurizio Cadeo
(rispettivamente sindaco e assessore al decoro urbano), nonchè Vito Dattolico (coordinatore dei giudici di pace di Milano).
Avvocato Ricci: Avvocato in Milano, si occupa di diritto penale,
diritto penale commerciale, privacy e diritto delle nuove
tecnologie.
avv.ricci@infoassociazioneantigraffiti.it
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