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Legislazione
Testi fondamentali
>
Legge 94/2009 Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica
>
Modifiche
all'articolo 639 del codice penale emendato dal pacchetto sicurezza
>
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
> Decreto Legislativo n.
274/2000
>
Articolo 639 del
Codice Penale
Cronologia dei Disegni di Legge in materia di
deturpamento e imbrattamento
DDL 2809 del 30 maggio 2002
Iniziativa del deputato Aracu
La prima proposta di legge sul fenomeno del graffitismo è del
deputato Aracu che propone la modifica dell’art.639 c.p. nel
seguente modo:
-
Reclusione fino a 3 mesi.
-
Multa da € 200 a € 500.
-
Obbligo di sostenere le spese
di ripristino e ripulitura.
-
Procedura d’ufficio per tutte
le cose mobili (prima era solo per le cose d’interesse storico o
artistico: in tal caso la multa è di €2000.
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DDL 1607 del 16 luglio 2002
Iniziativa del senatore Pessina
Espone con dati precisi l’entità del fenomeno del “graffitismo”
dandone una definizione all’art.1.
Afferma che le diverse città italiane sono risultate inidonee.
Propone come obiettivo di bilanciare i 2 opposti interessi del
fenomeno:
a interesse della collettività
Tutela dei propri beni da indebiti deturpamenti
A tal proposito si propone la modifica dell’art.639 cp nel seguente
modo:
b. interesse dei singoli
writers
Previsione di appositi spazi riservati in modo da poter essere
liberi di esprimere il proprio talento creativo senza intercorrere
in sanzioni.
L’onere dell’attuazione di tale proposta è a carico del bilancio
delle regioni.
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DDL 1639 del 24 luglio 2002
Iniziativa del senatore De Corato
L’attuale art.639cp prevede una forma lieve d’ipotesi criminosa
rispetto a quella prevista dall’art. 635cp.
Si propongono nuove sanzioni:
-
Reclusione fino a 3 mesi.
-
Sanzione da €200 a € 50.
-
Adempimento da parte del reo
dell’obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi.
-
Multa fino a €2000 per i danni
provocati a cose d’interesse storico o artistico.
-
Procedura d’ufficio.
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DDL 3753 del 6 marzo 2003
Iniziativa del deputato Milanese
Tale proposta di legge si rifà al ddl 1607 del senatore Pessina.
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DDL 2851 del 18 marzo 2004
Iniziativa del senatore Valditara
Propone la modifica dell’art.639 cp in senso maggiormente repressivo
relativamente alle pene e alle sanzioni:
Aggiunge l’art. 639-ter che
prevede:
-
Il divieto per i commercianti
di vendere ai minori bombolette spray contenenti colori, vernici
biodegrabili o inchiostri.
-
Ritiro della licenza
d’esercizio ai commercianti di bombolette spray.
-
Se il reato è commesso da
minori colti in flagranza i genitori sono multati con una
sanzione da €5000 a €10000 direttamente pignorabile dallo
stipendio.
-
Reclusione da 6 mesi a un 1
anno e sanzione da €3000 a €5000 per chiunque detiene bombolette
spray in luoghi pubblici o aperti al pubblico e senza
giustificato motivo.
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DDL 2932 del 17 giugno 2004
Iniziativa del senatore Asciutti
Il problema delle scritte e dei graffiti vandalici è un problema
a. per il decoro urbano
Attenendo alla disciplina urbanistica è al governo del territorio
che è riservata la legislazione dello Stato.
b. per la conservazione del patrimonio culturale
Il vandalismo grafico mette a repentaglio l’integrità di beni
d’interesse storico o artistico.
Nell’attuale sistema sanzionatorio è del tutto assente una
previsione di natura ripristinatoria e risarcitoria analoga a quella
che invece esiste per la fattispecie del danneggiamento dei beni
culturali.
La proposta di legge prevede l’intervento su 2 fronti:
-
figura autonoma di reato alla
fattispecie del deturpamento e imbrattamento di bene culturale
con descrizione più completa del contenuto della condotta
sanzionata e proporzionando la misura della pena comminata.
-
Specifica sanzione
amministrativa per la medesima condotta illecita mutuandone la
disciplina dal danneggiamento.
La novità: possibilità
d’intervenire in via d’urgenza per la riparazione delle superfici
deturpate (in deroga alla legge 241/1990).
S’introduce una figura autonoma di reato anche per il caso in cui il
deturpamento o l’imbrattamento ha come oggetto edifici demaniali
differenziando la pena dalla più grave condotta avente ad oggetto i
beni d’interesse storico artistico.
La sanzione è solo pecuniaria (=art. 639 1°comma) per il reato base,
ma è prevista la procedibilità d’ufficio.
La competenza all’esercizio della potestà amministrative
sanzionatorie è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Infine il progetto di legge aggiunge che occorre oltre l’azione
repressiva una campagna di sensibilizzazione educativa per eliminare
quelle forme d’indulgenza possibilista e d’incoraggiamento
permissivo che provengono da alcuni settori della società e da
alcune tendenze della critica d’arte contemporanea.
E’ prevista la reclusione fino a 18 mesi e una multa fino a €5000 in
caso si tratti di edifici monumentali e demaniali.
Anche in questo ddl è prevista la procedura d’ufficio.
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DDL 607 del 12 giugno 2006
Iniziativa del senatore Asciutti
Propone la sostituzione del II comma dell’articolo 639 cp che
prevede:
“fuori dai casi previsti dal I comma, chiunque deturpa o imbratta
-
superfici murarie di edifici e
compendi monumentali (…) di proprietà altrui e d’interesse
storico o artistico, ovunque siano ubicate.
-
immobili ricompresi
all’interno di centri storici.
-
edifici demaniali anche se non
rivestono interesse storico o artistico”
La pena prevista è la reclusione
fino a 18 mesi e una multa fino €5000.
La procedibilità è d’ufficio.
Oltre alle pene comminate il Ministero per i beni e le attività
culturali ordina al responsabile del deturpamento o imbrattamento
l’esecuzione a sue spese degli interventi di riparazione necessari,
sotto la direzione e la vigilanza del Ministero.
Se il ripristino non è possibile il responsabile è tenuto a
corrispondere allo Stato una somma pari alla diminuzione di valore
subita dalla cosa deturpata o imbrattata.
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