|
Chi Siamo | Comunicati | La Nostra Rassegna Stampa | Statuto dell'Associazione | Contatti |
|
|
La "Teoria della Finestra rotta" Iniziativa del Comune di Milano: I LAV MILAN |
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
Articolo 10 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; Articolo 20 1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Articolo 30 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. Sezione III Articolo 45 Il Ministero ha facoltą
di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad
evitare che sia messa in pericolo l'integritą dei beni culturali
immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano
alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Articolo 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica 1. Lo Stato, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi
indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dal presente codice. Articolo 131 Salvaguardia dei valori del paesaggio 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 2. La tutela e la
valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime
quali manifestazioni identitarie percepibili. Articolo 133 Convenzioni internazionali 1. Le attivitą di
tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi
e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle
convenzioni internazionali. Articolo 133 Articolo 160 Se per effetto della
violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti
dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il
bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile
l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
Capo I Sanzioni relative alla Parte seconda Articolo 169 1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da euro 775 a euro 38.734,50:
|