Statuto dell’associazione

Statuto Associazione Nazionale Antigraffiti [PDF]

 

ART. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIGRAFFITI”.

L’Associazione ha sede legale in Milano, Via Lanzone, 19. L’Associazione è apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell’Associazione è illimitata.

 

ART. 2 – SCOPO

L’Associazione Nazionale Antigraffiti si propone di:

  1. raccogliere le informazioni sul fenomeno banca dati legislativa, notizie, confronti con estero, tecnologie;
  2. formulare proposte di carattere legislativo, regolamentare e amministrativo;
  3. sviluppare azioni di comunicazione contro la pratica del graffitismo.

 

ART. 3 – ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
  2. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
  3. partecipare ad altre Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
  4. organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;
  5. svolgere attività di consulenze e formazioni agli Enti locali;
  6. svolgere , in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione , anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
  7. svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

 

ART. 4 – ASSOCIATI E SOSTENITORI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Associati i soggetti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo nonché le persone fisiche e giuridiche e quei soggetti che saranno nominati tali, avendone fatto richiesta, con delibera adottata all’unanimità dai membri del Consiglio Direttivo. La delibera è inappellabile. In ogni caso, è necessario che la richiesta dei soggetti di cui al comma precedente sia corredata dalla presentazione di almeno (1) un associato.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul fondo comune dell’Associazione. Sono Sostenitori dell’Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell’Associazione, pur non diventando Associati, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà suddividere i Sostenitori per categorie in relazione al tipo di contribuzione. Il Consiglio Direttivo potrà iscrivere all’Albo d’Oro coloro che facciano donazioni all’Associazione vuoi di un rilevante contributo economico, vuoi di materiali e oggetti suscettibili di entrare a far parte del fondo comune della medesima nonché coloro che si distinguano o si siano distinti per meriti particolari nei settori d’interesse dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all’Associazione.

 

ART.5 – RECESSO ED ESCLUSIONE

L’Associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri l’esclusione di associati, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

  • morosità;
  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed il conferimento deliberati dagli organi direttivi dell’Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell’Associazione;
  • condotta incompatibile con le finalità e gli ideali dell’Associazione;
  • sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell’associato alla vita associativa.

ART. 6 – FONDO COMUNE

Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:

  • le quote associative versate dagli Associati;
  • i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
  • i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una destinazione specifica;
  • i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici e Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

 

ART. 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Entro il 30 Settembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l’esercizio successivo ed entro il 30 Marzo successivo il conto economico per l’esercizio decorso, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del conto economico avverrà entro il 30 Giugno.

 

ART. 8 – ORGANI

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Revisore dei conti.

 

ART. 9 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l’iscrizione e con i relativi pagamenti e che siano associati da almeno sei mesi. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura

dell’esercizio finanziario. L’Assemblea ordinaria delibera su:

  1. le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
  2. il rendiconto patrimoniale e finanziario dell’esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore;
  3. l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
  4. l’elezione del Revisore dei Conti;
  5. eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all’Assemblea.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

 

ART. 10 – CONVOCAZIONE E QUORUM

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno 15 giorni di preavviso. In casi di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.

Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Associato maggiore di età ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di una.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione è necessario l’intervento ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall’Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

 

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da tre a cinque membri, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, sino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l’opportunità ovvero su richiesta di un terzo dei membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti.

 

ART. 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività.

Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, nomina il Comitato scientifico determinandone numero dei componenti, durata nella carica, compiti e modalità di funzionamento.

Il Consiglio Direttivo designa al proprio interno un Tesoriere ed un Segretario Generale, determinandone specificatamente, ove lo ritenga, funzioni, natura e durata dell’incarico.

 

ART. 13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell’Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

 

ART. 14 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dell’Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell’Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Egli cura, in accordo con il Presidente, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.

 

ART. 15 – IL REVISORE DEI CONTI

L’Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto. Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell’esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

ART. 16 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il fondo comune verrà devoluto, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, che nominerà il Liquidatore determinandone i poteri, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

 

 ART. 17 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

 

ART. 18 – NORMA TRANSITORIA

Gli Organi dell’Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dagli Associati in sede di atto consuntivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organo così nominati resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.