art.639 cod.pen. DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI

La legge n.94 del 2009 ha emendato l’ art. 639 del cod. pen.

Ecco il nuovo testo.

art.639. – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. (1)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’art.635, deturpa o imbratta cose mobili  (o immobili) (2) altrui è punito, a querela (120 ss.) della persona offesa, con la multa fino a €103 (3).

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. (4)

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. (5)

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio. (5) (6)

NOTE PROCEDURALI

COMPETENZA: Giudice di pace; Tribunale monocratico (per le aggravanti)

PROCEDIBILITA‘: a querela (primo comma); d’ufficio (seconda comma)

ARRESTO: non consentito

FERMO: non consentito

MISURE CAUTELARI PERSONALI: non consentite

(1) Ai sensi dell’art.52 D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, per i reati di competenza del giudice di pace si applicano: le pene pecuniarie vigenti la fattispecie prevista dal comma 1; una multa da €258 a €2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi per la fattispecie prevista dal comma 2

(2) Parole soppresse dall’art.3, c.3, lett.a), L.15 luglio 2009, n.94

(3) Importo così elevato per effetto dell’art.113, L.24 novembre 1981, n.689

(4) Comma prima inserito dall’art. 13, L.8 ottobre 1997, n.352, e poi così sostituito dall’art.3, c.3 3, lett. b), L. 15 luglio 2009, n.94

Il testo precedente così recitava: “Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a €1.032 e si procede”.

(5) Comma aggiunto dall’art. 3, c. 3, lett. c), L.15 luglio 2009, n.94

(6) Ai sensi dell’art.3, c.4, L.15 luglio 2009, n.94, chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.

art.639-bis. – Casi di esclusione della perseguibilità a querela. (1)

Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

(1) Articolo inserito dall’art.97, L.24 novembre 1981, n.689

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One Response to art.639 cod.pen. DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI

  1. Mariella Mastronardi Rispondi

    10 gennaio 2015 at 23:18

    Ma cos’è, la legge dei puffi? Già viene applicata di rado, poi è più morbida della gomma piuma. E’ come andare in guerra con le infradito

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