LA FATTISPECIE PENALE DELL’IMBRATTAMENTO

Nessuno può danneggiare ciò che non gli appartiene.
A maggior ragione, nessuno può danneggiare ciò che è di tutti. Se qualcuno sporca una panchina, sporca la tua panchina. Se qualcuno imbratta un muro, imbratta il tuo muro. Si tratta dei valori che rappresentano il minimo comune denominatore di ogni comunità. Cui possiamo aggiungere l’altro principio: chi provoca un danno lo deve risarcire.

Eppure ci siamo abituati ai muri delle città italiane piene di scarabocchi, firme, sgorbi. Ci siamo abituati al degrado. Ci siamo abituati al fatto che chi sporca non paga. Come scrive Beppe Grillo: “i graffiti sono il simbolo delle città spazzatura, una sorta di certificazione”. Gli atti di inciviltà rappresentano segni manifesti del mancato rispetto per il bene pubblico e per l’altro, del disprezzo per i monumenti e per la memoria conservata nei centri storici, del venire meno delle regole minime di convivenza in un certo contesto urbano, magari già degradato.

Dal punto di vista giuridico, la quasi totalità dei sistemi penali punisce l’imbrattamento quale forma di danneggiamento del bene, pubblico o privato, altrui.

Le forme più gravi di danneggiamento riguardano chi distrugge, disperde, deteriora o rende inutilizzabile ciò che non gli appartiene (art. 635 c.p.).
Quelle meno gravi riguardano, per l’appunto, chi deturpa o imbratta la cosa altrui (art. 639 c.p.).

Per quanto riguarda il graffitismo, secondo la giurisprudenza, si ricade in questa seconda ipotesi perché chi usa bombolette spray provoca “effetti dannosi non permanenti con possibilità di ripristinare senza particolare difficoltà la cosa nel suo aspetto e valore originari” (Cass. Pen., Sez. II, 20 marzo 2003 (ud. 11 dicembre 2002), n. 12973, Miseo e altro: il caso sottoposto alla Suprema Corte concerneva le vetrate e i muri di una stazione ferroviaria).

Tuttavia, occorre sottolineare che la giurisprudenza non considera che qualsiasi forma di rimozione, chimica o meccanica, di segni lasciati da vernici e/o pennarelli costituisce un grave danno per le cose, dal momento che comporta inevitabilmente una compromissione delle caratteristiche fisiche delle superfici interessate. Per tale ragione, i writers hanno causato la nascita di un nuovo settore dell’industria, quello delle vernici “antigraffiti”.

L’imbrattamento è, dunque, un’ipotesi accessoria e sussidiaria del danneggiamento vero e proprio, anche se è in grado di provocare danni enormi: gli atti vandalici sono in continuo aumento, in particolare quelli commessi in forma anonima ai danni di beni collettivi (monumenti, toilettes pubbliche, stazioni metropolitane o, come nel caso richiamato, ferroviarie).

Solo che, trattandosi di spese sempre più ingenti che coinvolgono, in buona parte, il patrimonio pubblico e, quindi, di perdite sopportate dalla collettività, ossia da un soggetto astratto come lo Stato, il fenomeno finisce per essere sottovalutato (G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, P.te speciale vol. II tomo 2, Zanichelli, Bologna, 2005).

Un atteggiamento che non fa onore al nostro Paese, in cui manca il rispetto della cosa pubblica.

Pure occorre aggiungere che quando il danneggiato è un privato, le scarse possibilità di successo che una denuncia contro ignoti porti a qualcosa di concreto inducono la maggior parte delle persone offese dal reato a non sporgere nemmeno querela.

Pertanto un fenomeno di generalizzata inciviltà non riceve alcuna seria risposta, né dal punto di vista giuridico, né dal punto di vista politico.

Andando oltre queste riflessioni di carattere pratico, in sede di analisi della norma, possiamo concludere che chiunque, non autorizzato, imbratta un muro o altra cosa, mobile o immobile, altrui commette il reato previsto e punito dall’art. 639 c.p.

Precetto Sanzione Procedibilità Autorità competente
Chi deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui…
…è punito con la multa sino a 203 euro. A querela della persona offesa Giudice di pace
Chi deturpa o imbratta cose mobile o immobili altrui di interessa storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro del centro storico (ipotesi aggiunta dall’art. 13, comma 2, legge 8 ottobre 1997, n. 352)… …è punito con la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi (ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. a, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274; anteriormente era prevista la reclusione sino a un anno o la multa sino a 1.032 euro). D’ufficio Giudice di pace

Deturpa chi rende brutta una cosa, la imbratta chi la insudicia.

Elemento essenziale è che il danno alla cosa altrui si verifica abusivamente, senza diritto, magari profittando della notte o di situazione di mancata custodia delle cose. La filosofia dei writers ritiene questo profilo di illegalità molto importante: è evidente che, sotto questo profilo, non vi è spazio per alcun dialogo. La pretesa di disegnare quel che si vuole dove si vuole è inaccettabile, oltre a suonare vigliacca (perché il writer agisce di notte) e prevaricatrice.

Ciò detto, il dibattere su cosa sia l’arte e su come i ragazzi possano esprimersi è stimolante ma non può tralasciare il dato di fondo: chi provoca un danno, deve risarcirlo; chi imbratta un muro, deve pulirlo.

Valutare ciò che è danno e ciò che non lo è non rappresenta una grande difficoltà: si tratta di valutazioni oggettive, nel senso che danno non è ciò che un soggetto reputa tale, ma quello che secondo la generalità delle persone lo è.

Discutere sul fatto che imbrattare un muro che non mi appartiene è una manifestazione artistica o una espressione del mio io (o delle mie frustrazioni) non ha molto senso: nessuno di noi accetterebbe che qualcuno gli imponesse la propria arte o, magari, che esprimesse il proprio malessere esistenziale tagliandoci le gomme dell’auto.

Il punto deve essere chiaro: nessuno può imporre la propria visione dell’arte o, più semplicemente, nessuno può costringere chicchessia a subire il libero sfogo del proprio essere. Il 12 luglio 2006, dopo la vittoria dell’Italia contro la Francia nella finale del campionato mondiale di calcio, alcune persone tracciarono svastiche e scritte antiebraiche sui muri del ghetto di Roma. Era arte? Era espressione di sé? Ha senso chiederselo?


L’ACCERTAMENTO DEL REATO

Per la prevenzione del degrado e per la punizione degli atti di vandalismo occorre distinguere vari livelli: un primo livello di pubblica sicurezza, un secondo livello politico, un terzo livello giurisdizionale.

Riguardo il primo livello, il nostro ordinamento prevede cinque corpi di polizia nazionali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) dipendenti da altrettanti dicasteri (rispettivamente Interno, Difesa, Economia, Giustizia e Politiche Agricole e Forestali). A questi si affianca la Polizia Locale, dipendente dal Comune e dalla Provincia (art. 9 Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4), che svolge sia le funzioni di polizia amministrativa e stradale, sia le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Più in dettaglio, la Polizia Locale della Provincia e la Polizia Locale del Comune hanno sostituito, dal punto di vista terminologico, la Polizia Provinciale e la Polizia Municipale (ossia la polizia urbana o corpo dei vigili urbani).

Riguardo il secondo livello, il Comune, in particolare, promuove ogni azione finalizzata a ridurre “l’allarme sociale, il numero delle vittime di reato, la criminalità e gli atti incivili” (art. 5, lett. d, Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 4): un ruolo decisivo è ricoperto quindi dal Sindaco e dall’Assessore al Decoro Urbano.
In questa materia, pertanto, il potere politico e di indirizzo spetta al Comune ma i compiti operativi sono attribuiti alla Polizia Locale sia sotto il profilo della prevenzione che sotto quello dell’accertamento e della repressione del fenomeno del vandalismo.
E’ ovvio che le funzioni di polizia giudiziaria vengono svolte mettendo a disposizione dell’autorità giudiziaria gli elementi utili per esercitare l’azione penale contro i soggetti ritenuti responsabili dell’atto illecito. Infatti, la Polizia Locale, non appena ha notizia del reato, deve informarne la Procura della Repubblica che ha l’obbligo di promuove l’azione penale. Nel nostro ordinamento non è previsto, per questo reato, l’arresto in flagranza.

Sotto il terzo profilo, allora, occorre rilevare che l’autorità giurisdizionale è esercitata da magistrati e che, per quanto riguardo l’esercizio dell’azione penale, si tratterà dei magistrati inquirenti della Procura della Repubblica mentre, per quanto riguarda l’accertamento del fatto-reato, avremo i magistrati giudicanti del Tribunale o, nel caso dell’art. 639 c.p., dell’Ufficio del Giudice di Pace.

I REFERENTI PER LA CITTA’ DI MILANO

In estrema sintesi, per limitarci allo stato attuale, i referenti più importanti per coordinare e promuovere una seria lotta al vandalismo sono Emiliano Bezzon (direttore centrale della Polizia Locale del Comune di Milano), Letizia Moratti e Maurizio Cadeo (rispettivamente sindaco e assessore al decoro urbano), nonchè Vito Dattolico (coordinatore dei giudici di pace di Milano).

Avvocato Ricci: Avvocato in Milano, si occupa di diritto penale, diritto penale commerciale, privacy e diritto delle nuove tecnologie.

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2 Responses to LA FATTISPECIE PENALE DELL’IMBRATTAMENTO

  1. renzo montagnani Rispondi

    12 novembre 2014 at 09:05

    vorrei conoscere eventuali referenti per la città di Roma che possano sostenere un’attività di prevenzione e repressione del fenomeno con validi strumenti come in Milano. L’art.639 c.p. non si rivela un valido deterrente, esistono ulteriori strumenti?
    Sono un’operatore di pubblica sicurezza impegnato sul campo.
    Grazie

    • Andrea Rispondi

      12 novembre 2014 at 17:26

      Buonasera,
      a Roma i cittadini volontari che si occupano di sistemare la città si chiamano Retake Roma. Loro collaborano con la Polizia Locale e il Pronto Intervento Centro Storico (P.I.C.S.) che opera alle dirette dipendenze del Gabinetto del Sindaco, per contrastare i fenomeni di degrado urbano. Oltre il reato d’imbrattamento (art.639 cp) i capi d’imputazione possono essere diversi e più gravi: violenza, associazione a delinquere, danneggiamento…
      A presto
      A.

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